30 Luglio 2020

Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Non titolari di partita IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Titolari di partita IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Versamento in unica soluzione o come prima rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Chi:Società ed enti commerciali residenti in Italia, non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009 che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti IRES: versamento in unica soluzione o come prima rata della c.d. Tassa Etica

Chi:Soggetti IRES non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti IRPEF: versamento in unica soluzione o come prima rata della c.d. Tassa Etica

Chi:Soggetti IRPEF non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, non forfettari, che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: versamento in unica soluzione o come prima rata a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020

Chi:Intermediari finanziari non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 - e Banca d'Italia, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale IRES nella misura del 3,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società ed enti commerciali non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale residenti in Italia con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti IRES non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti IRPEF non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001,

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Intermediari finanziari non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale- escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 - e Banca d'Italia che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Non titolari di partita Iva: Versamento in unica soluzione o come prima rata, da parte dei creditori pignoratizi

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'IVIE a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVIE a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

IVIE: versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società fiduciarie non interessate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società ed enti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che esercitano attività assicurative che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Imprese di assicurazione operanti in regime di libertà di prestazione dei servizi: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Imprese di assicurazione non interessate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Intermediari non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa:Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata, "cedolare secca" a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni

Chi:Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto

Chi:Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Titolare di partita IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA 2019

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA 2019

Chi:Soggetti Ires non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti Ires non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti Ires: versamento 2° rata a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'Ires

Chi:Soggetti Ires non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell' Ires risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Società "di comodo": versamento in unica soluzione o come prima rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi:Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti Ires: versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti Ires non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irap a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2° rata dell'Irap a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020

Chi:Soggetti Ires non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2020 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell' Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti Ires: versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti Ires non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. L'adempimento non riguarda i soggetti precisati dall'art. 24, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - A norma del comma 1 dell'art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, il versamento non è dovuto da parte dei soggetti individuati dal comma 2 del medesimo articolo. N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi:Persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Non titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi:Contribuenti non titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale -tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Titolari di partita Iva: versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020

Chi:Contribuenti titolari di partita IVA non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società per azioni non interessate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Contribuenti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Contribuenti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società non interessate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addiizonali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società non interessate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5% - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D. L. n. 185/2008, vale a dire della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, previo pagamento di un'imposta sostitutiva e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16% , sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle participazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Proprietari persone fisiche o società non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda a favore dei CAF, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Società di servizi non interessate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi:Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno

Modalitá:Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi:Soggetti non interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa:Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo - N.B.: il presente adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Imposta di bollo sugli assegni circolari: dichiarazione trimestrale

Chi:Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari

Cosa:Presentazione della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari

Modalitá:Presentazione al competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 giugno 2020

Chi:Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della prima rata degli stessi) entro il termine del 30 giugno 2020 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997

Cosa:Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 giugno 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

Modalitá:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo