Novità in tema di detrazioni – Legge di Bilancio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:
- limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
- detrazioni per la frequenza scolastica;
- detrazioni per il mantenimento dei cani guida.
RIORDINO DELLE DETRAZIONI
Riordino delle detrazioni sui redditi delle persone fisiche. A decorrere dal 1°gennaio scorso, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, l’art. 16-ter del Tuir stabilisce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- il reddito complessivo del contribuente;
- il numero di figli fiscalmente a carico.
Viene prevista, in sostanza, una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico.
L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico nei quali sono compresi quelli adottivi.
La manovra 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.
Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, il contribuente deve fare riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Nel computo rilevano tutti i figli a carico anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno. Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o perché i figli hanno superato i requisiti d’età previsti dall’articolo 12, comma 1, del Tuir.
Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, il contribuente deve: quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto e applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall’imposta lorda.
Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Inoltre, sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Sono altresì escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Il contribuente con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, ma non superiore a 120 mila euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo.
Per i soggetti, invece, che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito complessivo superiore a 120 mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila.
DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA
La manovra 2025 ha previsto l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione.
A partire dal 1°gennaio 2025, pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA
Il comma 229 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che dall’imposta ‘lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.100 la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida’.
Con la modifica normativa si incrementa l’ammontare della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Il valore di 1.000 euro viene innalzato a 1.100 euro e viene eliminata la parte delle disposizioni che prevedeva l’attribuzione delle predette sanzioni nel limite di spesa di 290 mila euro annui.
Non rilevando la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfettaria in parola, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo a 75 mila euro nell’anno di riferimento.
Resta fermo che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro.