14 Novembre 2025

Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante Art. 1, comma 2, Dl 212/2023

Il decreto legge n. 212/2023 all’articolo 1, comma 2, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1°gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali. 

Il ministero dell’Economia, con il decreto del 6 agosto 2024, ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo in parola.

Con un provvedimento del 18 settembre 2024 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo e le modalità con i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. 

Il provvedimento citato dispone che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto non dovuto, anche in parte, sono versate al bilancio dello Stato con le modalità previste dall’art. 17 del Dlgs n. 241/1997.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 10 novembre 2025, ha istituito il codice tributo ‘8161’ denominato ‘Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – Art. 1, comma 2, Dl n. 212/2023’ da utilizzare tramite il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE).