Espropriazione per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario – Adempimenti di pubblicità immobiliare ed in ambito catastale
Non è possibile procedere alla trascrizione del provvedimento di esproprio, oltre che in favore del Demanio dello Stato, anche in favore del soggetto concessionario degli immobili espropriati quale soggetto titolare di un determinato uso su tali immobili. Tale diritto trova invece evidenza nelle intestazioni catastali del concessionario/gestore. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E del 10 novembre 2025.
Una società che si occupa della gestione e della manutenzione delle strade di proprietà dello Stato e provvede su base convenzionale/concessionaria agli atti di esproprio, chiede se è possibile ottenere la trascrizione, oltre che in favore del Demanio dello Stato per il diritto di proprietà, anche in favore dell’ente concessionario/gestore per il corrispondente diritto derivante dal rapporto di concessione.
Il richiedente evidenzia che la Conservatoria dei registri immobiliari destinataria della richiesta di trascrizione ritiene che il richiamato ‘uso del concessionario’ possa trovare evidenza nelle intestazioni catastali, ma non anche nei registri immobiliari, in quanto non riguarda un diritto reale.
L’Agenzia delle Entrate rileva che il Testo unico sugli espropri (Dpr n. 327 dell’8 giugno 2001) indica i soggetti competenti all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo nelle amministrazioni statali, nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici cui il potere espropriativo è delegato da un ente pubblico o è riconosciuto per legge.
Le norme attribuiscono al soggetto beneficiario la trascrizione dell’esproprio, ma non individuano anche il soggetto, da indicare nella nota di trascrizione, a favore del quale il diritto di proprietà deve essere trascritto. In assenza di tale indicazione, pertanto, il destinatario titolare dell’immobile oggetto di esproprio potrà essere solo il Demanio dello Stato.
L’articolo 23 del Testo unico degli espropri precisa che non è richiesta la trascrizione in favore del concessionario. La stessa, inoltre, avrebbe finalità diverse da quelle previste per i diritti reali che devono essere opponibili a terzi per effetto della ‘priorità’ della formalità.
L’Agenzia ritiene che non sia possibile la trascrizione dei provvedimenti di esproprio, oltre che in favore del nuovo proprietario (Demanio dello Stato), anche a favore del concessionario/gestore degli immobili espropriati.
La risoluzione evidenzia, inoltre, che in linea di principio la pubblicità immobiliare e il catasto rappresentano due sistemi ‘complementari’, che perseguono però finalità diverse. Il sistema della trascrizione, infatti, ha lo scopo principale di rendere opponibili ai terzi gli atti relativi ai diritti reali su beni immobili, mentre l’intestazione catastale risponde all’esigenza inventariale di tenere aggiornate le intestazioni dell’immobile per finalità fiscali.
Sulla base dell’atto che ha formalizzato il rapporto concessorio instaurato tra l’Amministrazione statale e l’ente concessionario/gestore per la competenza ad espletare le procedure espropriative, è quindi possibile richiedere il completamento dell’intestazione catastale in favore dell’ente concessionario/gestore per il corrispondente uso di cui beneficia.
Questa richiesta di completamento dell’intestazione non potrà però essere veicolata in sede di domanda di trascrizione del decreto di esproprio nel cui contesto è prevista, allo stato attuale, la sola possibilità di richiedere la ‘voltura catastale’ dell’atto da trascrivere nei confronti del soggetto beneficiario della trasferita titolarità del bene immobile.