14 Novembre 2025

Interventi effettuati nei territori colpiti dal sisma – Decreto Rilancio – Ulteriori chiarimenti

Il coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dal sisma può fruire del Superbonus con l’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. È quanto, in sintesi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025.

Il decreto legge Rilancio ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta nella misura del 110% in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. 

Significa che, a determinate condizioni, la detrazione del Superbonus continua a trovare applicazione nella misura del 110% per gli interventi disciplinati dall’art. 119 del decreto Rilancio. Ciò, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi. 

Il documento di prassi amministrativa chiarisce che il diritto ai contributi e la relativa eventuale rinuncia sono funzionali solamente al raddoppio dei limiti di spesa come misura ‘compensativa’ alla rinuncia dei contributi previsti dal comma 4-ter, articolo 119 del decreto Rilancio.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate ha per protagonista il coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria di un’abitazione che, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 1°aprile 2009, è stata dichiarata inagibile in parte. Il nesso di causalità con l’evento calamitoso è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di Inagibilità. L’immobile in parola non costituisce abitazione principale. 

L’istante specifica che non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma e che le proprietarie, tramite proprio tecnico incaricato, hanno inoltrato comunicazione a mezzo Pec di rinuncia ai contributi pubblici, per poter usufruire del Superbonus Sisma bonus 110%. 

È interesse della proprietà, tuttavia, riparare i danni causati dall’evento sismico per la messa in sicurezza statica e antisismica del fabbricato, usufruendo degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

A tal fine chiede se, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, possa fruire della detrazione con l’aliquota al 110% prevista dal comma 8-ter (Superbonus) e se la detrazione spetti nella misura del 110%, anche se la comunicazione di inizio lavori (CILAS) è intestata al coniuge.

L’Amministrazione finanziaria risponde positivamente per entrambi i quesiti formulati. 

La circolare ricorda che il bonus al 110% continua ad essere applicato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ma a precise condizioni, in relazione agli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma secondo quanto disposto dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il predetto articolo 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. 

Con riferimento al Superbonus e alle modalità alternative di fruizione della detrazione di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, l’Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti con circolari e risoluzioni e con risposte a istanze d’interpello. Con la risoluzione n. 8/E/2022 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni disciplinate dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

L’articolo in parola precisa che per accedere all’agevolazione occorre che l’immobile sia di tipo residenziale e che il danno sia stato cagionato dal sisma, come certificato dalla scheda tecnica AeDES con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico. Inoltre, è essenziale che l’immobile sia situato in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

In merito alle spese ammesse al Superbonus, il documento di prassi amministrativa conferma che la maxi-detrazione si applica solo alle spese che sono rimaste a carico del contribuente. Inoltre non è obbligatoria la rinuncia ai contributi commissariali, tranne nel caso in cui  si intenda accedere al raddoppio dei limiti di spesa. 

Relativamente all’intestazione della CILAS al coniuge proprietario e non al familiare convivente ai fini della fruizione del Superbonus, l’Agenzia ha precisato che ‘la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione’. Tali chiarimenti ‘devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus’. 

Nel caso analizzato, quindi, l’istante può fruire del Superbonus con l’aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici. Irrilevante che la CILAS sia intestata al familiare.