Professionisti, la rappresentanza richiede il vincolo dell’inerenza
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26553/2025, si sofferma sul tema dell’inerenza delle spese nel reddito di lavoro autonomo. Sono spese di rappresentanza quelle che si caratterizzano per la gratuità, sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni e che rispondano, in ogni caso, a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche solo potenzialmente, benefici economici per l’attività e siano coerenti con le pratiche commerciali di settore. Le spese di rappresentanza non vanno confuse con quelle di pubblicità, integralmente deducibili senza limiti percentuali nell’esercizio di sostenimento, in quanto le prime sono caratterizzate dalla ‘gratuità’ dell’erogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti mentre le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto di prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare i servizi dell’attività svolta al fine di stimolarne la domanda.