Istituzione del codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per la maggior spesa sostenuta per l’acquisto del carburante
Per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato dalle imprese ubicate in Italia ed ivi esercenti l’attività di trasporto, il decreto legge n. 33/2026, modificato dal decreto legge n. 193/2026, ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare di questo credito d’imposta non può eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Tramite il proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, ha istituito il codice tributo ‘7082’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto legge n. 33/2026’.