6 Novembre 2026

Istituzione del codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto carburanti per le attività agricole

A favore delle imprese agricole il decreto legge 27 marzo 2026 n. 38, all’articolo 8-ter, riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per mitigare  gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, causati dalle recenti crisi internazionali.

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzazione scatta dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione.

L’ammontare del credito d’imposta in argomento utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 30 ottobre 2026, ha istituito il codice tributo ‘7081’ denominato ‘Credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese agricole – articolo 8-ter del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.