Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour, Giovanni Parente - Pag. 32 13 Maggio 2025

Ecobonus, sui dati all’Enea Cassazione in pressing

Le pronunce della Cassazione n. 12422 e n. 12426, entrambe depositate il 10 maggio, consolidano l’orientamento favorevole ai contribuenti. Omissioni e ritardi nell’invio della comunicazione all’Enea, collegata all’ecobonus, non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale. In questo modo l’indirizzo sempre confermato dall’Agenzia delle Entrate viene messo in discussione. Soprattutto in quanto le pronunce che vanno in questa direzione sono oramai quattro. Secondo i giudici di legittimità la comunicazione all’Enea ha solo la finalità di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica. Dunque ha una finalità solo statistica e non costituisce un requisito per la detrazione.