Distacchi gratuiti di personale senza l’Iva
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E/2025, fornisce chiarimenti sulle modifiche normative che hanno riguardato i distacchi di personale ai fini Iva. Il riferimento è all’articolo 16-ter del decreto legge n. 131/2024 che dallo scorso 1° gennaio assoggetta a Iva i distacchi di personale anche in caso di solo rimborso costi. In questo modo si supera la precedente disciplina per cui a fronte del riaddebito del puro costo le operazioni di distacco non rilevano ai fini Iva, sancendo di fatto l’assoggettamento a Iva di tali operazioni. L’Agenzia precisa che il distacco gratuito per esigenze produttive della distaccante resta fuori campo Iva, non configurandosi come prestazione onerosa. La misura impatta soprattutto sulle imprese con detrazione Iva limitata, come le banche e la sanità, mentre i gruppi Iva restano esclusi, poiché le operazioni interne non rilevano ai fini Iva. In sostanza la gratuità del distacco consente di bypassare l’assoggettamento a Iva, ma è importante che ciò possa valere anche per le dirette, senza creare spiacevoli sorprese. L’auspicio è che anche in tale ambito il distacco gratuito non venga contestato.