Iva non versata, prova della crisi liquidità a carico del contribuente
Con la sentenza n. 39154/2025 la Cassazione penale ha stabilito che la non punibilità dei reati di omesso versamento di Iva e ritenute può essere riconosciuta solo quando l’omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all’incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute. L’onere di provarne tutti i presupposti grava sul contribuente. Nel caso analizzato il legale rappresentante di una società di autotrasporti era stato condannato per il reato di omesso versamento dell’Iva relativo all’anno 2016. Nel ricorso per cassazione si era giustificato evidenziando che l’inadempimento era stato determinato da una grave crisi aziendale, causata dalla cancellazione della società dalla white list prefettizia, che impediva di contrattare con la Pa. A pesare anche lo stato di liquidazione successivamente all’intervento.