Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli - Pag. 35 27 Gennaio 2026

Credito d’imposta autotrasportatori: riporto perdite senza limitazioni

Con la decisione n. 24/02/2026 depositata lo scorso 16 gennaio la Cgt di Parma richiama l’atto di indirizzo del Mef del 22 dicembre scorso. Secondo i giudici tributari gli importi che il legislatore definisce come non concorrenti alla determinazione del reddito imponibile non vanno liquidati come ‘provento esente’ ai fini del riporto delle perdite disciplinato dall’articolo 84, comma 1, del Tuir, per cui la perdita è riportabile senza defalcare il relativo ammontare. Il credito d’imposta contro il ‘caro petrolio’ è riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi in relazione alla spesa sostenuta per il rifornimento di carburante impiegato nei veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, al fine di neutralizzare l’incremento delle accise. Questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità cui all’art. 63 del Tuir.