Ricorsi accolti con rinvio: tributo provvisorio restituito con interessi
Il Mef chiarisce che il contribuente, cui la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio, ha diritto alla restituzione delle somme versate in via provvisoria, comprensive degli interessi. Tale diritto deriva dall’art. 68 del Dlgs 546/1992 e non richiede una decisione definitiva di merito. Gli interessi hanno natura compensativa e servono a reintegrare il contribuente del mancato godimento delle somme trattenute dall’Erario. L’accoglimento con rinvio elimina il titolo giuridico della riscossione provvisoria, rendendo il pagamento privo di causa. In ambito di spese legali, il difensore antistatario deve fatturare sempre al proprio cliente e non all’ente impositore soccombente. Se il cliente è deceduto e l’eredità non è accettata, la fattura va intestata alla curatela dell’eredità giacente, se esistente.